Omeopatia e Biologico

biologicoLa Legislazione Comunitaria (regolamento CEE n. 1804/1999) vigente relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, mette in evidenza come l’omeopatia sia l’approccio di preferenza e di prima scelta da parte dell’allevatore o dell’agronomo. In particolare l’ Art.17 riporta chiaramente il riferimento all’omeopatia e all’utilizzo dei rimedi omeopatici.

Art. 17: tuttavia gli animali, quando si ammalano o si feriscono, dovrebbero essere curati immediatamente dando la preferenza a prodotti omeopatici o fitoterapici e limitando al minimo l’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica; per garantire ai consumatori la qualità della produzione biologica dovrebbe essere possibile adottare misure restrittive, ad esempio raddoppiando il tempo di sospensione dopo l’utilizzazione di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica